Verifica messa a terra degli impianti elettrici
Ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, eccetto quelli installati in cantieri, in locali medici e negli ambienti a maggior rischio di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Lo studio Dizonno è uno studio di intermediazione tra i datori di lavoro e gli Enti abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di:
1) installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
2) impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
3) impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre i 1000 V;
4) impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.
Normativa di Riferimento
Il D.P.R.462/2001 e s.m.i. e il D.Lgs. 81/08 definiscono l’obbligo del Datore di Lavoro di far eseguire verifiche periodiche sull’impianto di messa a terra di impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
– Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
– Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del DLgs 626/94.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).
Ingegnere Dizonno Nicola
Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla L. 818 del 07/10/1984 con N° N.O.P. BA 738 e all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Puglia (delibera dirigenziale N° 142 del 07-06-2010).
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